Il contributo si sofferma sul tema del rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale c.d. escludente nel contenzioso degli appalti pubblici, analizzando le applicazioni della sentenza della Corte di Giustizia Puligienica che ha sviluppato la regula iuris statuita con la decisione “Fastweb” (C 100/12, EU:C:2013:448), riaffermando il principio secondo cui la direttiva ricorsi osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente. La parte decisamente innovativa della pronuncia consiste nella precisazione secondo cui, ai fini dell’applicazione di questo principio, risulta irrilevante sia l’eventuale divergenza di oggetto o di contenuto dei motivi dedotti rispettivamente con il ricorso principale e con quello incidentale sia il numero dei partecipanti che abbiano presentato ricorso (principale o incidentale) e la circostanza che i concorrenti rimasti in gara siano stati tutti evocati in giudizio.
Il ricorso incidentale e le applicazioni della sentenza Puligienica / Berti Suman, Adele. - (2018), pp. 245-272.
Il ricorso incidentale e le applicazioni della sentenza Puligienica
Berti Suman, Adele
2018
Abstract
Il contributo si sofferma sul tema del rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale c.d. escludente nel contenzioso degli appalti pubblici, analizzando le applicazioni della sentenza della Corte di Giustizia Puligienica che ha sviluppato la regula iuris statuita con la decisione “Fastweb” (C 100/12, EU:C:2013:448), riaffermando il principio secondo cui la direttiva ricorsi osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente. La parte decisamente innovativa della pronuncia consiste nella precisazione secondo cui, ai fini dell’applicazione di questo principio, risulta irrilevante sia l’eventuale divergenza di oggetto o di contenuto dei motivi dedotti rispettivamente con il ricorso principale e con quello incidentale sia il numero dei partecipanti che abbiano presentato ricorso (principale o incidentale) e la circostanza che i concorrenti rimasti in gara siano stati tutti evocati in giudizio.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.