Nel ripercorrere la tematica del licenziamento per giustificato motivo ogget-tivo (gmo) si deve muovere dalla svolta fondamentale realizzata dall’art. 3, legge 10 giugno 1966, n. 604 che segna il passaggio dal licenziamento libero (art. 2118 c.c.) a quello vincolato alle causali, secondo il legsilatore, idonee a legittimare il recesso del datore di lavoro. Com’è noto, prima della legge n. 604/1966 il licenziamento di un dipen-dente – così come le sue dimissioni – non doveva essere in alcun modo giu-stificato, potendo avvenire ad nutum. Dopo, la legittimità del licenziamento viene, invece, subordinata alla sussistenza di una giusta causa o di un giusti-ficato motivo soggettivo od oggettivo. L’identificazione del gmo deve, quindi, essere incentrata sulla causale pre-vista dal legislatore con riferimento alle «ragioni inerenti all’attività produtti-va, all’or¬ganizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa», per-ché solo la sussistenza di tali ragioni consente al datore di lavoro di licenzia-re. Identificazione da condurre, va subito detto per l’attrattività che esse eser-citano, tenendo distinta la fattispecie del gmo dalle norme che (a partire dall’anno 2012) hanno modificato il regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo.
Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento: il prius, il posterius ed il nesso causale / Maresca, Arturo. - STAMPA. - (2017), pp. 61-84. - IL NUOVO DIRITTO DEL LAVORO.
Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento: il prius, il posterius ed il nesso causale
Arturo MarescaPrimo
2017
Abstract
Nel ripercorrere la tematica del licenziamento per giustificato motivo ogget-tivo (gmo) si deve muovere dalla svolta fondamentale realizzata dall’art. 3, legge 10 giugno 1966, n. 604 che segna il passaggio dal licenziamento libero (art. 2118 c.c.) a quello vincolato alle causali, secondo il legsilatore, idonee a legittimare il recesso del datore di lavoro. Com’è noto, prima della legge n. 604/1966 il licenziamento di un dipen-dente – così come le sue dimissioni – non doveva essere in alcun modo giu-stificato, potendo avvenire ad nutum. Dopo, la legittimità del licenziamento viene, invece, subordinata alla sussistenza di una giusta causa o di un giusti-ficato motivo soggettivo od oggettivo. L’identificazione del gmo deve, quindi, essere incentrata sulla causale pre-vista dal legislatore con riferimento alle «ragioni inerenti all’attività produtti-va, all’or¬ganizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa», per-ché solo la sussistenza di tali ragioni consente al datore di lavoro di licenzia-re. Identificazione da condurre, va subito detto per l’attrattività che esse eser-citano, tenendo distinta la fattispecie del gmo dalle norme che (a partire dall’anno 2012) hanno modificato il regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.