Nel ripercorrere la tematica del licenziamento per giustificato motivo ogget-tivo (gmo) si deve muovere dalla svolta fondamentale realizzata dall’art. 3, legge 10 giugno 1966, n. 604 che segna il passaggio dal licenziamento libero (art. 2118 c.c.) a quello vincolato alle causali, secondo il legsilatore, idonee a legittimare il recesso del datore di lavoro. Com’è noto, prima della legge n. 604/1966 il licenziamento di un dipen-dente – così come le sue dimissioni – non doveva essere in alcun modo giu-stificato, potendo avvenire ad nutum. Dopo, la legittimità del licenziamento viene, invece, subordinata alla sussistenza di una giusta causa o di un giusti-ficato motivo soggettivo od oggettivo. L’identificazione del gmo deve, quindi, essere incentrata sulla causale pre-vista dal legislatore con riferimento alle «ragioni inerenti all’attività produtti-va, all’or¬ganizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa», per-ché solo la sussistenza di tali ragioni consente al datore di lavoro di licenzia-re. Identificazione da condurre, va subito detto per l’attrattività che esse eser-citano, tenendo distinta la fattispecie del gmo dalle norme che (a partire dall’anno 2012) hanno modificato il regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo.

Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento: il prius, il posterius ed il nesso causale / Maresca, Arturo. - STAMPA. - (2017), pp. 61-84. - IL NUOVO DIRITTO DEL LAVORO.

Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento: il prius, il posterius ed il nesso causale

Arturo Maresca
Primo
2017

Abstract

Nel ripercorrere la tematica del licenziamento per giustificato motivo ogget-tivo (gmo) si deve muovere dalla svolta fondamentale realizzata dall’art. 3, legge 10 giugno 1966, n. 604 che segna il passaggio dal licenziamento libero (art. 2118 c.c.) a quello vincolato alle causali, secondo il legsilatore, idonee a legittimare il recesso del datore di lavoro. Com’è noto, prima della legge n. 604/1966 il licenziamento di un dipen-dente – così come le sue dimissioni – non doveva essere in alcun modo giu-stificato, potendo avvenire ad nutum. Dopo, la legittimità del licenziamento viene, invece, subordinata alla sussistenza di una giusta causa o di un giusti-ficato motivo soggettivo od oggettivo. L’identificazione del gmo deve, quindi, essere incentrata sulla causale pre-vista dal legislatore con riferimento alle «ragioni inerenti all’attività produtti-va, all’or¬ganizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa», per-ché solo la sussistenza di tali ragioni consente al datore di lavoro di licenzia-re. Identificazione da condurre, va subito detto per l’attrattività che esse eser-citano, tenendo distinta la fattispecie del gmo dalle norme che (a partire dall’anno 2012) hanno modificato il regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo.
2017
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
9788875243852
licenziamento giustificato motivo oggettivo
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento: il prius, il posterius ed il nesso causale / Maresca, Arturo. - STAMPA. - (2017), pp. 61-84. - IL NUOVO DIRITTO DEL LAVORO.
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