Con la sentenza C-283, oggetto di commento, la Corte di Giustizia affronta per la prima volta a livello comunitario la questione dei brevi estratti di cronaca e della legittimità della limitazione dei relativi costi di ritrasmissione prevista nella Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 (direttiva SMAV). Dalle parole della Suprema Corte si evince che il riconoscimento del diritto di realizzazione dei brevi estratti di cronaca da parte delle emittenti televisive è intimamente correlato, nell’ordinamento comunitario, alla garanzia dell’accesso del pubblico all’informazione, da privilegiarsi rispetto all’esercizio della libertà contrattuale. In particolare, la questione su cui la Corte si è espressa nel caso Sky Österreich GmbH v ORF investe la compatibilità dell’art. 15, par. 6, della direttiva sui servizi di media audiovisivi - ai sensi del quale, qualora la fornitura dei brevi estratti preveda un compenso, “esso non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso” - con gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il ragionamento della Corte è volto, nello specifico, a stabilire se la limitazione del compenso ai soli costi supplementari possa costituire o meno una violazione della libertà d’impresa e del diritto di proprietà delle emittenti televisive detentrici di diritti di esclusiva per la trasmissione di eventi di grande interesse pubblico, quali gli eventi sportivi

Il caso Sky Austria. L'accesso del pubblico all'informazione come limite al diritto di proprietà e alla libertà di impresa / Mattera, Rosa. - STAMPA. - (2018), pp. 185-205.

Il caso Sky Austria. L'accesso del pubblico all'informazione come limite al diritto di proprietà e alla libertà di impresa

Rosa Mattera
2018

Abstract

Con la sentenza C-283, oggetto di commento, la Corte di Giustizia affronta per la prima volta a livello comunitario la questione dei brevi estratti di cronaca e della legittimità della limitazione dei relativi costi di ritrasmissione prevista nella Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 (direttiva SMAV). Dalle parole della Suprema Corte si evince che il riconoscimento del diritto di realizzazione dei brevi estratti di cronaca da parte delle emittenti televisive è intimamente correlato, nell’ordinamento comunitario, alla garanzia dell’accesso del pubblico all’informazione, da privilegiarsi rispetto all’esercizio della libertà contrattuale. In particolare, la questione su cui la Corte si è espressa nel caso Sky Österreich GmbH v ORF investe la compatibilità dell’art. 15, par. 6, della direttiva sui servizi di media audiovisivi - ai sensi del quale, qualora la fornitura dei brevi estratti preveda un compenso, “esso non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso” - con gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il ragionamento della Corte è volto, nello specifico, a stabilire se la limitazione del compenso ai soli costi supplementari possa costituire o meno una violazione della libertà d’impresa e del diritto di proprietà delle emittenti televisive detentrici di diritti di esclusiva per la trasmissione di eventi di grande interesse pubblico, quali gli eventi sportivi
2018
Casi decisi dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea sui diritti fondamentali in materia contrattuale
9788892110762
caso Sky Austria; accesso informazione; proprietà
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
Il caso Sky Austria. L'accesso del pubblico all'informazione come limite al diritto di proprietà e alla libertà di impresa / Mattera, Rosa. - STAMPA. - (2018), pp. 185-205.
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