Lo studio offre una ricostruzione dell'istituto dell'arbitraggio con fedeltà ad un dato normativo troppo spesso trascurato dalla prassi. Viene anzitutto distinto, strutturalmente e funzionalmente, il rinvio all'equo apprezzamento dal rinvio al mero arbitrio del terzo. Mentre la prima ipotesi è da considerarsi tipica relatio determinativa ed integra una fattispecie con oggetto determinabile perfetta ab origine, in cui le parti intendono rimettersi ad una valutazione o individuazione espressa in termini di normalità economica, la rimessione al mero arbitrio è estranea alla catergoria del negozio per relationem, non integra una fattispecie originariamente perfetta, ma dà luogo ad un negozio a formazione successiva in cui la determinazione del terzo fiduciario delle parti è insurrogabile e spesso assume natura negoziale. Si puntualizzano poi le differenze che concorrono tra l'istituto di cui all'art. 1349 c.c. e l'arbitrato (in speice l'arbitrato libero); si cerca infine una verifica di tali conclusioni attraverso una disamina di concrete fattispecie normalmente ricondotte alla categoria studiata.
Arbitraggio e determinazione dell'oggetto del contratto / Criscuolo, Fabrizio. - STAMPA. - 76:(1995), pp. 1-386.
Arbitraggio e determinazione dell'oggetto del contratto
CRISCUOLO, FabrizioWriting – Original Draft Preparation
1995
Abstract
Lo studio offre una ricostruzione dell'istituto dell'arbitraggio con fedeltà ad un dato normativo troppo spesso trascurato dalla prassi. Viene anzitutto distinto, strutturalmente e funzionalmente, il rinvio all'equo apprezzamento dal rinvio al mero arbitrio del terzo. Mentre la prima ipotesi è da considerarsi tipica relatio determinativa ed integra una fattispecie con oggetto determinabile perfetta ab origine, in cui le parti intendono rimettersi ad una valutazione o individuazione espressa in termini di normalità economica, la rimessione al mero arbitrio è estranea alla catergoria del negozio per relationem, non integra una fattispecie originariamente perfetta, ma dà luogo ad un negozio a formazione successiva in cui la determinazione del terzo fiduciario delle parti è insurrogabile e spesso assume natura negoziale. Si puntualizzano poi le differenze che concorrono tra l'istituto di cui all'art. 1349 c.c. e l'arbitrato (in speice l'arbitrato libero); si cerca infine una verifica di tali conclusioni attraverso una disamina di concrete fattispecie normalmente ricondotte alla categoria studiata.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.