L’espropriazione per pubblica utilità è un provvedimento ablatorio reale mediante il quale la Pubblica Amministrazione acquisisce, al fine di realizzare un’opera pubblica o di pubblica utilità e previa corresponsione di un equo indennizzo, la proprietà o la titolarità di diritti su un bene immobile dell’amministrato. L’istituto incarna un’espressione della soggezione del singolo alla sovranità dello Stato. Del resto, scorrendo diacronicamente le leggi fondamentali nazionali, tale potestà pubblica avente ad oggetto la compressione della proprietà del privato risulta essere stata sempre più o meno ampliamente riconosciuta e legittimata dal legislatore, sia dinanzi all’inviolabilità del diritto di proprietà sancita nello Statuto Albertino del 1848 (art. 29), che nel vigente dettato costituzionale, dove il diritto di proprietà, perdendo il connotato dell’inviolabilità, acquisisce addirittura una funzione sociale (art. 42, c. 2 e 3, Cost.). In questo quadro, la disciplina legislativa sulle espropriazioni — d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Cd. Testo Unico Espropriazioni) — ha lo scopo di bilanciare l’interesse pubblico all’esproprio con quello del privato al mantenimento della proprietà, garantendo, secondo la procedura ordinaria, che si realizzi prima la traslazione del diritto verso l’Amministrazione, con la corresponsione dell’indennizzo al privato, e poi l’opera pubblica.
Espropriazioni / Ciavarella, Fabiana. - STAMPA. - (2017), pp. 331-338.
Espropriazioni
CIAVARELLA, FABIANA
2017
Abstract
L’espropriazione per pubblica utilità è un provvedimento ablatorio reale mediante il quale la Pubblica Amministrazione acquisisce, al fine di realizzare un’opera pubblica o di pubblica utilità e previa corresponsione di un equo indennizzo, la proprietà o la titolarità di diritti su un bene immobile dell’amministrato. L’istituto incarna un’espressione della soggezione del singolo alla sovranità dello Stato. Del resto, scorrendo diacronicamente le leggi fondamentali nazionali, tale potestà pubblica avente ad oggetto la compressione della proprietà del privato risulta essere stata sempre più o meno ampliamente riconosciuta e legittimata dal legislatore, sia dinanzi all’inviolabilità del diritto di proprietà sancita nello Statuto Albertino del 1848 (art. 29), che nel vigente dettato costituzionale, dove il diritto di proprietà, perdendo il connotato dell’inviolabilità, acquisisce addirittura una funzione sociale (art. 42, c. 2 e 3, Cost.). In questo quadro, la disciplina legislativa sulle espropriazioni — d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Cd. Testo Unico Espropriazioni) — ha lo scopo di bilanciare l’interesse pubblico all’esproprio con quello del privato al mantenimento della proprietà, garantendo, secondo la procedura ordinaria, che si realizzi prima la traslazione del diritto verso l’Amministrazione, con la corresponsione dell’indennizzo al privato, e poi l’opera pubblica.File | Dimensione | Formato | |
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