This paper analyzes in all aspects of art. 34. This rule protects the impartiality of the judge in terms of the injury which is the bearer of any court once he has done certain acts to the proceedings: it becomes incompatible, ie it can not be invested with the same res iudicanda, immediately or as when you close the trial stage in which it is affected.

Il principio di imparzialità trova riscontro nel codice in numerose regole volte tutte a garantire che il giudice sia chiamato a decidere senza che alcun condizionamento possa influenzarlo a favore dell'una o dell'altra parte L'art. 34 tutela l'imparzialità sotto il profilo del pregiudizio di cui è portatore qualsiasi giudice una volta che ha compiuto determinati atti nel procedimento: diviene incompatibile, vale a dire non può più essere investito della medesima res iudicanda, da subito oppure dal momento in cui si chiude la fase processuale in cui si è pregiudicato. In breve l'art. 34 concerne incompatibilità interne all'articolazione del processo penale e previste in modo da operare in astratto: le cause che le determinano impongono il ricorso ad atti organizzativi volti ad assegnare il procedimento ad un giudice diverso; solo quando tali atti siano omessi l'incompatibilità si trasforma in motivi di astensione o ricusazione, ovvero, ma si tratta di opinione non accolta unanimamente, determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice incompatibile. La disposizione risulta la più volte sottoposta a vaglio di incostituzionalità di tutto il sistema normativo. Le cause vanno ricercate in una pluralità di ragioni: nella scelta di costruire la norma secondo casistiche tassative; nella molteplicità dei riti e procedimenti alternativi previsti dal nuovo codice di rito; nella parcellizzazione delle decisioni adottate dalla Corte costituzionale; nonché nella struttura bifasica del nuovo processo che impone la verginità conoscitiva del giudice del giudizio, quasi che la Corte abbia voluto compensare il deficit di contraddittorio a cui ha dato causa con una tutela rafforzata dell'incompatibilità. L'incompatibilità presuppone una relazione fra due termini di riferimento: una fonte di pregiudizio, una sede pregiudicata. In via generale fonte del pregiudizio è ogni attività a cui è connessa una valutazione di merito circa l'idoneità delle risultanze processuali a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato [C Cost. 401/1991, GCost 1991, 3487; C Cost. 453/1994, ivi 1994, 3918]; sede pregiudicata è il giudizio, cioè ogni procedimento nel quale sia adottata una decisione sul merito della res iudicanda [C Cost. 124/1992, GCost 1992, 1064; C Cost. 186/1992, ivi 1992, 1343]. Tuttavia a volte sono fonti del pregiudizio anche attività che non presentano i caratteri indicati. In via generale l'incompatibilità è operativa nel medesimo procedimento e riguarda la relazione fra fasi o gradi diversi delle stesso. Tuttavia a volte l'incompatibilità si riscontra anche nel rapporto fra procedimenti diversi oppure all'interno della stessa fase processuale.

Artt. 34, 35 L'incompatibilità del giudice / Aprati, Roberta. - STAMPA. - 1(2010), pp. 472-550.

Artt. 34, 35 L'incompatibilità del giudice

APRATI, ROBERTA
2010

Abstract

This paper analyzes in all aspects of art. 34. This rule protects the impartiality of the judge in terms of the injury which is the bearer of any court once he has done certain acts to the proceedings: it becomes incompatible, ie it can not be invested with the same res iudicanda, immediately or as when you close the trial stage in which it is affected.
2010
Codice di procedura penale commentato
9788821731877
Il principio di imparzialità trova riscontro nel codice in numerose regole volte tutte a garantire che il giudice sia chiamato a decidere senza che alcun condizionamento possa influenzarlo a favore dell'una o dell'altra parte L'art. 34 tutela l'imparzialità sotto il profilo del pregiudizio di cui è portatore qualsiasi giudice una volta che ha compiuto determinati atti nel procedimento: diviene incompatibile, vale a dire non può più essere investito della medesima res iudicanda, da subito oppure dal momento in cui si chiude la fase processuale in cui si è pregiudicato. In breve l'art. 34 concerne incompatibilità interne all'articolazione del processo penale e previste in modo da operare in astratto: le cause che le determinano impongono il ricorso ad atti organizzativi volti ad assegnare il procedimento ad un giudice diverso; solo quando tali atti siano omessi l'incompatibilità si trasforma in motivi di astensione o ricusazione, ovvero, ma si tratta di opinione non accolta unanimamente, determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice incompatibile. La disposizione risulta la più volte sottoposta a vaglio di incostituzionalità di tutto il sistema normativo. Le cause vanno ricercate in una pluralità di ragioni: nella scelta di costruire la norma secondo casistiche tassative; nella molteplicità dei riti e procedimenti alternativi previsti dal nuovo codice di rito; nella parcellizzazione delle decisioni adottate dalla Corte costituzionale; nonché nella struttura bifasica del nuovo processo che impone la verginità conoscitiva del giudice del giudizio, quasi che la Corte abbia voluto compensare il deficit di contraddittorio a cui ha dato causa con una tutela rafforzata dell'incompatibilità. L'incompatibilità presuppone una relazione fra due termini di riferimento: una fonte di pregiudizio, una sede pregiudicata. In via generale fonte del pregiudizio è ogni attività a cui è connessa una valutazione di merito circa l'idoneità delle risultanze processuali a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato [C Cost. 401/1991, GCost 1991, 3487; C Cost. 453/1994, ivi 1994, 3918]; sede pregiudicata è il giudizio, cioè ogni procedimento nel quale sia adottata una decisione sul merito della res iudicanda [C Cost. 124/1992, GCost 1992, 1064; C Cost. 186/1992, ivi 1992, 1343]. Tuttavia a volte sono fonti del pregiudizio anche attività che non presentano i caratteri indicati. In via generale l'incompatibilità è operativa nel medesimo procedimento e riguarda la relazione fra fasi o gradi diversi delle stesso. Tuttavia a volte l'incompatibilità si riscontra anche nel rapporto fra procedimenti diversi oppure all'interno della stessa fase processuale.
02 Pubblicazione su volume::02b Commentario
Artt. 34, 35 L'incompatibilità del giudice / Aprati, Roberta. - STAMPA. - 1(2010), pp. 472-550.
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