In the paper we analyze the decision of the Court of Cassation, which is back to take care of the problem relating to the testimony of the child - offended by sex offenders . The topic is controversial : one must listen to the child or the adult to whom you confided abuse ? Between the two constitutional values ​​at stake ( physical and psychological integrity of the child and investigation of crimes ) as a balancing act ?

Nel lavoro si analizza la pronuncia della Corte di cassazione che è tornata ad occuparsi del problema relativo alla testimonianza del minore - persona offesa di reati a sfondo sessuale. Il tema è controverso: bisogna ascoltare il minore o solo l’adulto a cui sono stati confidati gli abusi? Fra i due valori costituzionali in gioco (integrità psico-fisica del minore e accertamento dei reati) come operare il bilanciamento? Dal sistema codicistico emerge una scelta netta del legislatore per il secondo valore: non è rinvenibile nessuna norma del codice che “vieti” in assoluto tale testimonianza sul presupposto che si tratti di esperienza comunque nociva per lo sviluppo psichico del dichiarante; non esiste la prova vietata per legge, inammissibile perché vietata, come per esempio il documento anonimo o illegale. Sebbene si riconosca che l’escussione possa essere “traumatizzante” - e dunque si circondi di una serie di cautele volte a contenerne i possibili effetti negativi - il favor per l’audizione della giovane vittima del reato è palesata da una serie di previsioni normative: la speciale ipotesi di incidente probatorio (art. 392, comma 1 bis c.p.p.), il parziale divieto di riassumere la prova in dibattimento se essa sia stata già pre-acquisita (art. 190 bis c.p.p.), le modalità speciali di escussione del teste (artt. 398, comma 5 bis, e 498, commi 4, 4 bis, 4 ter, c.p.p.).

La prova testimonianza del minore vittima di reati sessuali / Aprati, Roberta. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - STAMPA. - (2010), pp. 1422-1426.

La prova testimonianza del minore vittima di reati sessuali

APRATI, ROBERTA
2010

Abstract

In the paper we analyze the decision of the Court of Cassation, which is back to take care of the problem relating to the testimony of the child - offended by sex offenders . The topic is controversial : one must listen to the child or the adult to whom you confided abuse ? Between the two constitutional values ​​at stake ( physical and psychological integrity of the child and investigation of crimes ) as a balancing act ?
2010
Nel lavoro si analizza la pronuncia della Corte di cassazione che è tornata ad occuparsi del problema relativo alla testimonianza del minore - persona offesa di reati a sfondo sessuale. Il tema è controverso: bisogna ascoltare il minore o solo l’adulto a cui sono stati confidati gli abusi? Fra i due valori costituzionali in gioco (integrità psico-fisica del minore e accertamento dei reati) come operare il bilanciamento? Dal sistema codicistico emerge una scelta netta del legislatore per il secondo valore: non è rinvenibile nessuna norma del codice che “vieti” in assoluto tale testimonianza sul presupposto che si tratti di esperienza comunque nociva per lo sviluppo psichico del dichiarante; non esiste la prova vietata per legge, inammissibile perché vietata, come per esempio il documento anonimo o illegale. Sebbene si riconosca che l’escussione possa essere “traumatizzante” - e dunque si circondi di una serie di cautele volte a contenerne i possibili effetti negativi - il favor per l’audizione della giovane vittima del reato è palesata da una serie di previsioni normative: la speciale ipotesi di incidente probatorio (art. 392, comma 1 bis c.p.p.), il parziale divieto di riassumere la prova in dibattimento se essa sia stata già pre-acquisita (art. 190 bis c.p.p.), le modalità speciali di escussione del teste (artt. 398, comma 5 bis, e 498, commi 4, 4 bis, 4 ter, c.p.p.).
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
La prova testimonianza del minore vittima di reati sessuali / Aprati, Roberta. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - STAMPA. - (2010), pp. 1422-1426.
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