The sentence in question establishes for the first time the principle that the failure to fulfill maintenance obligations may base a decision to sole custody, especially when it is accompanied by other symptoms of lack of commitment on the part of the defaulting parent designed to meet the needs of children, as in the case of discontinuity in the attendance of stessi.L 'obligation of a parent to provide for the maintenance of children implies a duty to meet the needs of these rather then their own: the parent who escapes demonstrates a lack of responsibility towards them and, therefore, his conduct authorizes the judge to depart from the rule of foster shared, in favor of the monogenitoriale.L 'eventual insignificance of the income of a parent does not justify its prolonged total failure, which affects both the material plane on which the moral, constituting an index of the unfitness of that parent to help create for their children a family atmosphere of serenity appropriate to their physical and mental development.

La sentenza in esame stabilisce per la prima volta il principio per cui l’inadempimento agli obblighi di mantenimento può fondare un provvedimento di affidamento esclusivo, soprattutto quando si accompagni ad altri sintomi della mancanza di impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze dei figli, come nel caso di discontinuità nella frequentazione degli stessi. L’obbligo di un genitore di provvedere al mantenimento dei figli implica il dovere di soddisfare le esigenze di questi anteponendole alle proprie: il genitore che vi si sottrae dimostra carenza di responsabilità nei loro confronti e, pertanto, la sua condotta legittima il giudice a derogare alla regola dell’affido condiviso, in favore di quello monogenitoriale. L’eventuale esiguità del reddito di un genitore non giustifica la sua totale prolungata inadempienza, che incide sia sul piano materiale che su quello morale, costituendo un indice della inidoneità di tale genitore a contribuire a creare per i propri figli un clima di serenità familiare adeguato al loro sviluppo psicofisico.

Affidamento esclusivo per inidoneità alla responsabilità genitoria, consistente (anche) nell’inadempimento agli obblighi di mantenimento / Caricato, Cristina. - In: FAMIGLIA, PERSONE E SUCCESSIONI. - ISSN 1825-7941. - STAMPA. - (2010), pp. 600-603.

Affidamento esclusivo per inidoneità alla responsabilità genitoria, consistente (anche) nell’inadempimento agli obblighi di mantenimento

CARICATO, Cristina
2010

Abstract

The sentence in question establishes for the first time the principle that the failure to fulfill maintenance obligations may base a decision to sole custody, especially when it is accompanied by other symptoms of lack of commitment on the part of the defaulting parent designed to meet the needs of children, as in the case of discontinuity in the attendance of stessi.L 'obligation of a parent to provide for the maintenance of children implies a duty to meet the needs of these rather then their own: the parent who escapes demonstrates a lack of responsibility towards them and, therefore, his conduct authorizes the judge to depart from the rule of foster shared, in favor of the monogenitoriale.L 'eventual insignificance of the income of a parent does not justify its prolonged total failure, which affects both the material plane on which the moral, constituting an index of the unfitness of that parent to help create for their children a family atmosphere of serenity appropriate to their physical and mental development.
2010
La sentenza in esame stabilisce per la prima volta il principio per cui l’inadempimento agli obblighi di mantenimento può fondare un provvedimento di affidamento esclusivo, soprattutto quando si accompagni ad altri sintomi della mancanza di impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze dei figli, come nel caso di discontinuità nella frequentazione degli stessi. L’obbligo di un genitore di provvedere al mantenimento dei figli implica il dovere di soddisfare le esigenze di questi anteponendole alle proprie: il genitore che vi si sottrae dimostra carenza di responsabilità nei loro confronti e, pertanto, la sua condotta legittima il giudice a derogare alla regola dell’affido condiviso, in favore di quello monogenitoriale. L’eventuale esiguità del reddito di un genitore non giustifica la sua totale prolungata inadempienza, che incide sia sul piano materiale che su quello morale, costituendo un indice della inidoneità di tale genitore a contribuire a creare per i propri figli un clima di serenità familiare adeguato al loro sviluppo psicofisico.
affidamento; figli; responsabilità
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
Affidamento esclusivo per inidoneità alla responsabilità genitoria, consistente (anche) nell’inadempimento agli obblighi di mantenimento / Caricato, Cristina. - In: FAMIGLIA, PERSONE E SUCCESSIONI. - ISSN 1825-7941. - STAMPA. - (2010), pp. 600-603.
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