The art. 56 of the constitutional reform tried by the Bicameral Commission, in 1997, introduces the principle of subsidiarity, that has his previous value in articles A and 3B of T. Maastricht and in the christian social doctrine. Subsidiarity is complementary to the principle of solidarity. Subsidiarity has a negative value, (abstention of the bigger institution) and a positive intervention of that. It is important to identify the essence of the theoretical principle, which could certainly be considered as general principle of the legal system. The original formulation of the principle appeared inappropriate.

L'art. 56 del progetto di riforma della Costituzione presentato dalla Commissione Bicamerale, nel recepire il principio di sussidiarietà, rinvia ad un valore che storicamente trova i suoi precedenti oltre che negli articoli A e 3B del T. di Maastricht, nella dottrina sociale cristiana. In questa la sussidiarietà si presenta come complementare al principio di solidarietà. La sussidiarietà presenta una valenza negativa, di astensione, e una positiva, di intervento. Individuata a livello teorico l'essenza del principio, che può senz'altro considerarsi come principio generale dell'ordinamento ( il lavoro de quo è del 1997), si osserva come la formulazione originaria del principio apparisse invece inadeguata, mancando la consapevolezza che la sussidiarietà è fortemente impegnativa per tutto l'ordinamento.

Il principio di sussidiarietà nel progetto di riforma della Costituzione della Commissione Bicamerale / Razzano, Giovanna. - In: DIRITTO E SOCIETÀ. - ISSN 0391-7428. - n. 4-1997:(1997), pp. 523-551.

Il principio di sussidiarietà nel progetto di riforma della Costituzione della Commissione Bicamerale

RAZZANO, GIOVANNA
1997

Abstract

The art. 56 of the constitutional reform tried by the Bicameral Commission, in 1997, introduces the principle of subsidiarity, that has his previous value in articles A and 3B of T. Maastricht and in the christian social doctrine. Subsidiarity is complementary to the principle of solidarity. Subsidiarity has a negative value, (abstention of the bigger institution) and a positive intervention of that. It is important to identify the essence of the theoretical principle, which could certainly be considered as general principle of the legal system. The original formulation of the principle appeared inappropriate.
1997
L'art. 56 del progetto di riforma della Costituzione presentato dalla Commissione Bicamerale, nel recepire il principio di sussidiarietà, rinvia ad un valore che storicamente trova i suoi precedenti oltre che negli articoli A e 3B del T. di Maastricht, nella dottrina sociale cristiana. In questa la sussidiarietà si presenta come complementare al principio di solidarietà. La sussidiarietà presenta una valenza negativa, di astensione, e una positiva, di intervento. Individuata a livello teorico l'essenza del principio, che può senz'altro considerarsi come principio generale dell'ordinamento ( il lavoro de quo è del 1997), si osserva come la formulazione originaria del principio apparisse invece inadeguata, mancando la consapevolezza che la sussidiarietà è fortemente impegnativa per tutto l'ordinamento.
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Il principio di sussidiarietà nel progetto di riforma della Costituzione della Commissione Bicamerale / Razzano, Giovanna. - In: DIRITTO E SOCIETÀ. - ISSN 0391-7428. - n. 4-1997:(1997), pp. 523-551.
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