The paper analyzes how the admission of hearsay is admission of rebuttal evidence

Il lavoro analizza la disciplina della testimonianza indiretta ci cui all’art. 195 c.p.p. cambiando la classica visuale dell'analisi e valorizzando la richiesta di assunzione del teste diretto, più che la rinuncia ad essa. Poiché la norma stabilisce un obbligo per il giudice - se le parti vogliono verificare le dichiarazioni de relato attraverso l'audizione della fonte primaria, il giudice non può sottrarsi, accontentandosi della sola prova indiretta – si ritiene che tale situazione dovrebbe essere descritta facendo ricorso all'espressione 'diritto alla prova': le parti hanno il 'potere' di creare in capo al giudice un 'dovere' , cioè quello di ammettere, acquisire e valutare le prove che esse stesse chiedono siano introdotte nel processo. Le parti non tanto rinunciano, non citando il testimone diretto, alla formazione in dibattimento della prova, quanto piuttosto hanno il potere di pretendere che nel processo sia introdotta un'ulteriore prova. Alla luce di queste osservazioni si afferma che l'inutilizzabilità prevista dall'art. 195 comma 3 c.p.p., a differenza di quanto accade normalmente, non colpisce una prova acquisita in violazione di un divieto di legge, introduce piuttosto una regola legale negativa di valutazione probatoria: il giudice non può usare le dichiarazioni indirette, se pur frutto di una prova valida, in quanto ha illegittimamente inibito alla parte di esercitare il diritto rafforzato alla controprova previsto dall'art. 195 comma 1 c.p.p. La norma vuole evitare che il giudice favorisca una parte, negando all'altra l'accesso alla controprova: con il divieto d'uso vi è un immediato ristoro al pregiudizio subito.

Diritto alla controprova e testimonianza indiretta / Aprati, Roberta. - In: CASSAZIONE PENALE. - ISSN 1125-856X. - STAMPA. - 2:(2004), pp. 613-627.

Diritto alla controprova e testimonianza indiretta

APRATI, ROBERTA
2004

Abstract

The paper analyzes how the admission of hearsay is admission of rebuttal evidence
2004
Il lavoro analizza la disciplina della testimonianza indiretta ci cui all’art. 195 c.p.p. cambiando la classica visuale dell'analisi e valorizzando la richiesta di assunzione del teste diretto, più che la rinuncia ad essa. Poiché la norma stabilisce un obbligo per il giudice - se le parti vogliono verificare le dichiarazioni de relato attraverso l'audizione della fonte primaria, il giudice non può sottrarsi, accontentandosi della sola prova indiretta – si ritiene che tale situazione dovrebbe essere descritta facendo ricorso all'espressione 'diritto alla prova': le parti hanno il 'potere' di creare in capo al giudice un 'dovere' , cioè quello di ammettere, acquisire e valutare le prove che esse stesse chiedono siano introdotte nel processo. Le parti non tanto rinunciano, non citando il testimone diretto, alla formazione in dibattimento della prova, quanto piuttosto hanno il potere di pretendere che nel processo sia introdotta un'ulteriore prova. Alla luce di queste osservazioni si afferma che l'inutilizzabilità prevista dall'art. 195 comma 3 c.p.p., a differenza di quanto accade normalmente, non colpisce una prova acquisita in violazione di un divieto di legge, introduce piuttosto una regola legale negativa di valutazione probatoria: il giudice non può usare le dichiarazioni indirette, se pur frutto di una prova valida, in quanto ha illegittimamente inibito alla parte di esercitare il diritto rafforzato alla controprova previsto dall'art. 195 comma 1 c.p.p. La norma vuole evitare che il giudice favorisca una parte, negando all'altra l'accesso alla controprova: con il divieto d'uso vi è un immediato ristoro al pregiudizio subito.
Testimonianza indiretta; Herrsay evidence; Prova contraria; rebuttal evidence
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Diritto alla controprova e testimonianza indiretta / Aprati, Roberta. - In: CASSAZIONE PENALE. - ISSN 1125-856X. - STAMPA. - 2:(2004), pp. 613-627.
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