Il processo penale si incarna in un sistema di norma attraverso le quali lo Stato autolimita il proprio potere di imperio dettando a sé stesso le regole che sarà tenuto a rispettare al momento di perseguire i cittadini sospetti di reato. Il che si risolve – al contempo – nel rispetto del principio di uguaglianza posto che lo svolgimento della contesa giudiziaria viene disciplinato in forza di leggi alla cui osservanza sono tenuti tutti i soggetti che vi partecipano: sia quelli portatori degli interessi in collisione (p.g., p.m., parte civile, imp.), sia quelli investiti del potere di risolvere il contrasto stesso (giudici di merito e di legittimità). Le norme processuali anziché porre quei divieti di azione che contrassegnano il contenuto tipico dei precetti limitativi di libertà, si concretano di regola nella prescrizione tecnica di condotte ovvero nell’imposizione di canoni di comportamento, da porre in essere in un certo modo, entro il limite stabilito, e nel rispetto della sfera di azione degli altri soggetti, se si vogliono conseguire le finalità assegnate. Il diritto processuale, perciò, dovendo precostituire schemi formali validi a rego-lare il metodo probatorio, si articola in norme definite attraverso le quali i sog-getti processuali vedono le loro situazioni di potere e di dovere prefigurate in schemi tipici, fuori dei quali sconfinano nell’arbitrio. Ma se nel processo penale i soggetti operanti possono compiere soltanto quelle attività alle quali risultano specificamente autorizzati dalla legge, nell’ambito delle paratie di tempo e di modo prestabilite e, quindi, se certi risultati utili possono essere conseguiti sol-tanto rispettando le regole prefissate, ne deriva che l’attività delle parti e del giudice, per essere giuridicamente rilevante deve, appunto, svolgersi sempre e costantemente nel rispetto della legge. Con il codice vigente è stato dissolto il feticcio della verità reale, contando anche l’ortodossia del metodo, non più solo il risultato: si profila così anche nell’ambito della giustizia penale il processo quale utile schema conoscitivo di riferimento attuato mediante nuovi istituti propri del rito accusatori. L’inserimento delle regole del giusto processo nell’art. 111 Cost. ha infatti modificato il quadro di riferimento della giustizia italiana: i princìpi del giusto processo promananti dall’Europa, sono stati posti in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto alle altre norme sul processo penale aventi forza di legge ordinaria. La necessità di stare al passo con le dirompenti novità sovranazionali sui temi della tutela dei diritti nei singoli nel processo impone di valutare l’adeguatezza della normativa interna nonché l’impatto, in termini di garanzie convenzionalmente sufficienti, delle scelte legi-slative interne. In particolare, nella tematica in punto di prova, analizzata sia in termini generali, sia con riferimento ad aspetti specifici dei singoli mezzi, vengono individua-ti i tratti fondamentali di un processo penale “giusto” come prodotto della prova costruita nel contraddittorio ad armi pari, inteso come aspetto dinamico carat-terizzante la celebrazione del processo penale col metodo accusatorio: dalla di-sciplina della testimonianza de relato degli agenti di p.g., che priva il dibatti-mento dell’oralità insita nel meccanismo dialettico di formazione della prova, al diritto dell’imputato al silenzio e a non autoincriminarsi, quali princìpi inter-nazionali generalmente riconosciuti che, fornendo all’accusato una garanzia contro le pressioni –sia proprie che improprie– dell’a.g. o di polizia, concorrono ad evitare errori giudiziari; dalla chiamata in correità, alla prova scientifica, il passo verso l’attuazione del “giusto” processo sembra ancora lungo.

Aspetti problematici in tema di prove / Gaito, Alfredo. - (2006), pp. 95-115.

Aspetti problematici in tema di prove

GAITO, ALFREDO
2006

Abstract

Il processo penale si incarna in un sistema di norma attraverso le quali lo Stato autolimita il proprio potere di imperio dettando a sé stesso le regole che sarà tenuto a rispettare al momento di perseguire i cittadini sospetti di reato. Il che si risolve – al contempo – nel rispetto del principio di uguaglianza posto che lo svolgimento della contesa giudiziaria viene disciplinato in forza di leggi alla cui osservanza sono tenuti tutti i soggetti che vi partecipano: sia quelli portatori degli interessi in collisione (p.g., p.m., parte civile, imp.), sia quelli investiti del potere di risolvere il contrasto stesso (giudici di merito e di legittimità). Le norme processuali anziché porre quei divieti di azione che contrassegnano il contenuto tipico dei precetti limitativi di libertà, si concretano di regola nella prescrizione tecnica di condotte ovvero nell’imposizione di canoni di comportamento, da porre in essere in un certo modo, entro il limite stabilito, e nel rispetto della sfera di azione degli altri soggetti, se si vogliono conseguire le finalità assegnate. Il diritto processuale, perciò, dovendo precostituire schemi formali validi a rego-lare il metodo probatorio, si articola in norme definite attraverso le quali i sog-getti processuali vedono le loro situazioni di potere e di dovere prefigurate in schemi tipici, fuori dei quali sconfinano nell’arbitrio. Ma se nel processo penale i soggetti operanti possono compiere soltanto quelle attività alle quali risultano specificamente autorizzati dalla legge, nell’ambito delle paratie di tempo e di modo prestabilite e, quindi, se certi risultati utili possono essere conseguiti sol-tanto rispettando le regole prefissate, ne deriva che l’attività delle parti e del giudice, per essere giuridicamente rilevante deve, appunto, svolgersi sempre e costantemente nel rispetto della legge. Con il codice vigente è stato dissolto il feticcio della verità reale, contando anche l’ortodossia del metodo, non più solo il risultato: si profila così anche nell’ambito della giustizia penale il processo quale utile schema conoscitivo di riferimento attuato mediante nuovi istituti propri del rito accusatori. L’inserimento delle regole del giusto processo nell’art. 111 Cost. ha infatti modificato il quadro di riferimento della giustizia italiana: i princìpi del giusto processo promananti dall’Europa, sono stati posti in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto alle altre norme sul processo penale aventi forza di legge ordinaria. La necessità di stare al passo con le dirompenti novità sovranazionali sui temi della tutela dei diritti nei singoli nel processo impone di valutare l’adeguatezza della normativa interna nonché l’impatto, in termini di garanzie convenzionalmente sufficienti, delle scelte legi-slative interne. In particolare, nella tematica in punto di prova, analizzata sia in termini generali, sia con riferimento ad aspetti specifici dei singoli mezzi, vengono individua-ti i tratti fondamentali di un processo penale “giusto” come prodotto della prova costruita nel contraddittorio ad armi pari, inteso come aspetto dinamico carat-terizzante la celebrazione del processo penale col metodo accusatorio: dalla di-sciplina della testimonianza de relato degli agenti di p.g., che priva il dibatti-mento dell’oralità insita nel meccanismo dialettico di formazione della prova, al diritto dell’imputato al silenzio e a non autoincriminarsi, quali princìpi inter-nazionali generalmente riconosciuti che, fornendo all’accusato una garanzia contro le pressioni –sia proprie che improprie– dell’a.g. o di polizia, concorrono ad evitare errori giudiziari; dalla chiamata in correità, alla prova scientifica, il passo verso l’attuazione del “giusto” processo sembra ancora lungo.
2006
Procedura penale e garanzie europee
9788802073378
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
Aspetti problematici in tema di prove / Gaito, Alfredo. - (2006), pp. 95-115.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/159903
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