La tipicità della fattispecie incriminatrice richiesta dall'art.25,2°co.Cost.impone di dare rilevanza alle modalità di condotta che alterino l'interesse espresso dall'art.97 Cost. nei soli limiti dati (art.27 Cost.) dalla significativa lesione dell'offesa al bene protetto. Ne risulta una difficile coordinazione tra due distinte riserve di legge, quella prevista dall'art.25,2° co.Cost. e quella che, all'art.97 Cost., rinvia a fattispecie a struttura aperta, rispetto alle quali la tutela penale si ponga come extrema ratio. La verifica dei limiti e delle tecniche del sindacato penale sull'illegittimità amministrativa fa riferimento a coordinate amministrative diverse secondo che la condotta amministrativa concreti i reati di abuso (falso ideologico,rifiuto di atti dell'ufficio), da un lato o quelli di corruzione(peculato,concussione), dall'altro.Il sindacato sull'abuso sanziona le devianze dalla disciplina del procedimento che siano idonee a cogliere quelle dai fini delle funzioni. Nella corruzione l'indagine è volta a rilevare momenti ed atti in cui può concretizzarsi la funzione, una pretermissione dell'interesse pubblico che è data dalla sua coincidenza con "il miglior beneficio del privato", formula rapportata non ai motivi del provvedimento ma agli scopi complessivi di un settore di intervento dato, che identificano una pluralità di destinatari, ad evidenziare del primo la sostanziale illegittimità. La verifica ha riguardo alla disciplina amministrativa di tre settori nei quali è più forte la pressione degli interessi (procedure selettive per l'accesso al rapporto d'impiego, appalti di forniture,beni e servizi,urbanistica).Ne emerge un quadro composito in cui atti illegittimi per il giudice amministrativo non toccano la soglia della rilevanza penale, ai fini dell'abuso, ed atti, passati al vaglio della legittimità amministrativa, sono componenti di una condotta illecita, com'è nel caso della corruzione. La coerenza, a livello penale, è data dalla tutela dell'amministrare, come corretta e doverosa estrinsecazione dell'attività amministrativa, quale momento dinamico destinato a concretizzarsi in atti amministrativi, aventi direttamente o indirettamente, un riflesso significativo rispetto al perseguimento dei fini che la p.a. deve realizzare per suo dovere istituzionale. Riguardo a quale tipo di invalidità, nullità o annullabilità, derivi all'atto amministrativo una volta qualificato come (fatto di)reato dal giudice penale, si rileva la diversa prospettiva che comporta nella più recente giurisprudenza amministrativa l'ascrizione al primo tipo in ordine a fattispecie, rispetto alle quali si affermava la sola annullabilità per eccesso di potere per irragionevolezza.

L'invalidità dell'atto amministrativo davanti al giudice penale. I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione / DELLO RUSSO, Lucia. - STAMPA. - (2009), pp. 369-404.

L'invalidità dell'atto amministrativo davanti al giudice penale. I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

DELLO RUSSO, Lucia
2009

Abstract

La tipicità della fattispecie incriminatrice richiesta dall'art.25,2°co.Cost.impone di dare rilevanza alle modalità di condotta che alterino l'interesse espresso dall'art.97 Cost. nei soli limiti dati (art.27 Cost.) dalla significativa lesione dell'offesa al bene protetto. Ne risulta una difficile coordinazione tra due distinte riserve di legge, quella prevista dall'art.25,2° co.Cost. e quella che, all'art.97 Cost., rinvia a fattispecie a struttura aperta, rispetto alle quali la tutela penale si ponga come extrema ratio. La verifica dei limiti e delle tecniche del sindacato penale sull'illegittimità amministrativa fa riferimento a coordinate amministrative diverse secondo che la condotta amministrativa concreti i reati di abuso (falso ideologico,rifiuto di atti dell'ufficio), da un lato o quelli di corruzione(peculato,concussione), dall'altro.Il sindacato sull'abuso sanziona le devianze dalla disciplina del procedimento che siano idonee a cogliere quelle dai fini delle funzioni. Nella corruzione l'indagine è volta a rilevare momenti ed atti in cui può concretizzarsi la funzione, una pretermissione dell'interesse pubblico che è data dalla sua coincidenza con "il miglior beneficio del privato", formula rapportata non ai motivi del provvedimento ma agli scopi complessivi di un settore di intervento dato, che identificano una pluralità di destinatari, ad evidenziare del primo la sostanziale illegittimità. La verifica ha riguardo alla disciplina amministrativa di tre settori nei quali è più forte la pressione degli interessi (procedure selettive per l'accesso al rapporto d'impiego, appalti di forniture,beni e servizi,urbanistica).Ne emerge un quadro composito in cui atti illegittimi per il giudice amministrativo non toccano la soglia della rilevanza penale, ai fini dell'abuso, ed atti, passati al vaglio della legittimità amministrativa, sono componenti di una condotta illecita, com'è nel caso della corruzione. La coerenza, a livello penale, è data dalla tutela dell'amministrare, come corretta e doverosa estrinsecazione dell'attività amministrativa, quale momento dinamico destinato a concretizzarsi in atti amministrativi, aventi direttamente o indirettamente, un riflesso significativo rispetto al perseguimento dei fini che la p.a. deve realizzare per suo dovere istituzionale. Riguardo a quale tipo di invalidità, nullità o annullabilità, derivi all'atto amministrativo una volta qualificato come (fatto di)reato dal giudice penale, si rileva la diversa prospettiva che comporta nella più recente giurisprudenza amministrativa l'ascrizione al primo tipo in ordine a fattispecie, rispetto alle quali si affermava la sola annullabilità per eccesso di potere per irragionevolezza.
2009
L'invalidità amministrativa
9788834887141
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
L'invalidità dell'atto amministrativo davanti al giudice penale. I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione / DELLO RUSSO, Lucia. - STAMPA. - (2009), pp. 369-404.
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