L'Autore propone una lettura del sistema giuridico applicabile e degli orientamenti della Corte EDU e della Corte di giustizia UE nel senso della sussistenza di un principio generale di stabilità, delle banche e del sistema finanziario non solo nazionale ma dell’intero eurosistema, gerarchicamente superiore (nel nostro caso nel rispetto dei requisiti prudenziali delle banche secondo la disciplina domestica e comunitaria) rispetto ai diritti di proprietà degli azionisti e persino di certi creditori delle banche, quali i depositanti. Un bilanciamento ispirato a criteri di ragionevolezza e proporzionalità può quindi condurre alla compressione del diritto del singolo – indipendentemente dalla garanzia di un pieno indennizzo - di fronte ad un prevalente interesse generale. Le considerazioni svolte consentono all'Autore di ritenere la pronuncia della Corte Costituzionale commentata sostanzialmente condivisibile nel percorso argomentativo e negli esiti, e legittima la normativa europea demandata allo scrutinio della Corte di Giustizia (e in linea con essa la Circolare della Banca d’Italia), e di ritenere infine superabili, attesa la mancanza di illegittimo effetto ablatorio del diritto di proprietà degli azionisti le contrarie conclusioni del Consiglio di Stato.
Il principio generale di stabilità del sistema finanziario (nazionale e) della zona euro. La prima volta della Corte Costituzionale (a proposito del recesso dalle banche popolari) / Santosuosso, Daniele Umberto. - In: RIVISTA DI DIRITTO SOCIETARIO. - ISSN 1972-9243. - 4(2018), pp. 882-893.
Il principio generale di stabilità del sistema finanziario (nazionale e) della zona euro. La prima volta della Corte Costituzionale (a proposito del recesso dalle banche popolari)
DANIELE UMBERTO SANTOSUOSSO
2018
Abstract
L'Autore propone una lettura del sistema giuridico applicabile e degli orientamenti della Corte EDU e della Corte di giustizia UE nel senso della sussistenza di un principio generale di stabilità, delle banche e del sistema finanziario non solo nazionale ma dell’intero eurosistema, gerarchicamente superiore (nel nostro caso nel rispetto dei requisiti prudenziali delle banche secondo la disciplina domestica e comunitaria) rispetto ai diritti di proprietà degli azionisti e persino di certi creditori delle banche, quali i depositanti. Un bilanciamento ispirato a criteri di ragionevolezza e proporzionalità può quindi condurre alla compressione del diritto del singolo – indipendentemente dalla garanzia di un pieno indennizzo - di fronte ad un prevalente interesse generale. Le considerazioni svolte consentono all'Autore di ritenere la pronuncia della Corte Costituzionale commentata sostanzialmente condivisibile nel percorso argomentativo e negli esiti, e legittima la normativa europea demandata allo scrutinio della Corte di Giustizia (e in linea con essa la Circolare della Banca d’Italia), e di ritenere infine superabili, attesa la mancanza di illegittimo effetto ablatorio del diritto di proprietà degli azionisti le contrarie conclusioni del Consiglio di Stato.File | Dimensione | Formato | |
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