La sentenza della Cassazione 26005/2018 trae origine dalla pronuncia della Corte d’Appello di Roma che ha rigettato i reclami proposti da alcune società, appartenenti al medesimo gruppo, con i quali era stata richiesta la revoca delle pronunce di fallimento emesse nei loro confronti dal Tribunale di Roma. La Corte territoriale ha confermato la valutazione di inammissibilità della proposta concordataria con funzione liquidatoria, la quale, dopo aver previsto il pagamento integrale dei creditori privilegiati e nella percentuale prevista dei creditori chirografari, stabiliva che il ricavato della cessione parziale dei beni di due delle società coinvolte potesse essere destinato al soddisfacimento, in via residuale, dei creditori delle altre società del gruppo, finendo per concretizzare una violazione dell’art. 2740 cod. civ. Avverso tale provvedimento le società proponevano ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato che una proposta di concordato liquidatorio che preveda una cessione soltanto parziale del patrimonio ai creditori, ed in particolare che sia finalizzata a destinare la parte rimanente ai creditori di altre imprese del gruppo di cui la proponente faccia parte, configuri una violazione del principio inderogabile della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 cod. civ. “in quanto l’effetto esdebitatorio presuppone la messa a disposizione dei creditori di tutte le attività del debitore”. Ciò posto, la Corte ha ricordato che è da ritenersi inammissibile la proposta unitaria di concordato da parte di società sottoposte a vincolo di direzione e coordinamento che preveda l’attribuzione ai creditori di ogni società solo di una parte del relativo patrimonio. Per i giudici, dunque, il concordato preventivo può essere proposto esclusivamente da ognuna delle società appartenenti al gruppo presso il tribunale territorialmente competente per ogni singola procedura, senza possibilità di confusione delle masse attive e passive, così che possa essere approvato dalle maggioranze calcolate con riferimento alle posizioni debitorie di ciascuna impresa.

L'inammissibilità della proposta di concordato liquidatorio nell'ipotesi di cessione parziale dei beni / DI CESARE, Camilla. - In: GIUSTIZIA CIVILE.COM. - ISSN 2420-9651. - (2019), pp. 1-9.

L'inammissibilità della proposta di concordato liquidatorio nell'ipotesi di cessione parziale dei beni

Camilla Di Cesare
2019

Abstract

La sentenza della Cassazione 26005/2018 trae origine dalla pronuncia della Corte d’Appello di Roma che ha rigettato i reclami proposti da alcune società, appartenenti al medesimo gruppo, con i quali era stata richiesta la revoca delle pronunce di fallimento emesse nei loro confronti dal Tribunale di Roma. La Corte territoriale ha confermato la valutazione di inammissibilità della proposta concordataria con funzione liquidatoria, la quale, dopo aver previsto il pagamento integrale dei creditori privilegiati e nella percentuale prevista dei creditori chirografari, stabiliva che il ricavato della cessione parziale dei beni di due delle società coinvolte potesse essere destinato al soddisfacimento, in via residuale, dei creditori delle altre società del gruppo, finendo per concretizzare una violazione dell’art. 2740 cod. civ. Avverso tale provvedimento le società proponevano ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato che una proposta di concordato liquidatorio che preveda una cessione soltanto parziale del patrimonio ai creditori, ed in particolare che sia finalizzata a destinare la parte rimanente ai creditori di altre imprese del gruppo di cui la proponente faccia parte, configuri una violazione del principio inderogabile della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 cod. civ. “in quanto l’effetto esdebitatorio presuppone la messa a disposizione dei creditori di tutte le attività del debitore”. Ciò posto, la Corte ha ricordato che è da ritenersi inammissibile la proposta unitaria di concordato da parte di società sottoposte a vincolo di direzione e coordinamento che preveda l’attribuzione ai creditori di ogni società solo di una parte del relativo patrimonio. Per i giudici, dunque, il concordato preventivo può essere proposto esclusivamente da ognuna delle società appartenenti al gruppo presso il tribunale territorialmente competente per ogni singola procedura, senza possibilità di confusione delle masse attive e passive, così che possa essere approvato dalle maggioranze calcolate con riferimento alle posizioni debitorie di ciascuna impresa.
2019
concordato preventivo; gruppi di imprese; cessione parziale di beni
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
L'inammissibilità della proposta di concordato liquidatorio nell'ipotesi di cessione parziale dei beni / DI CESARE, Camilla. - In: GIUSTIZIA CIVILE.COM. - ISSN 2420-9651. - (2019), pp. 1-9.
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