The recognition of the child protection institute of Islamic law called kafala for many years has created legal difficulties and originated a conflicting case-law in Italian courts. Those difficulties, at least in part, should be overcome by the entry into force for Italy of the 1996 Hague Convention. However, if the Convention has helped solving some of the questions related to the kafala, and in particular those of correctly qualifying the institute, in the absence of more precise rules in the Convention’s implementing Law, others are left open. More specifically, the necessary arrangements needed to allow the concordance between domestic and foreign authorities are still missing and they are essential for the delivery of a valid measure of kafala of those children’s that are known that will be moved to Italy. Doubts also remain about the compatibility with the public order of those measures of kafala that have not been placed directly by the State’s authorities in favor of an abandoned child, but are the result of a consensual act between his parents and caregivers and that only possibly will be 'covered' by a judge’s homologation.

Il riconoscimento dell’istituto di protezione dei minori di diritto islamico denominato kafala, per molti anni, ha posto problemi giuridici ed ha originato tra i giudici italiani una giurisprudenza contrastante. Le incertezze, almeno in parte, dovrebbero essere superate grazie all’entrata in vigore per l’Italia della Convenzione de L’Aja del 1996. Peraltro, se la Convenzione ha contribuito a risolvere alcuni problemi inerenti la kafala, ed in particolare quelli di qualificazione dell’istituto, l’assenza nella Legge di esecuzione di più precise disposizioni di attuazione ne ha lasciati aperti altri. In particolare risultano ancora mancanti le disposizioni necessarie a consentire quella concordanza tra autorità nazionali e straniere che è indispensabile per la pronuncia di un valido provvedimento di kafala di quel minore che dovrà essere trasferito in Italia. Restano inoltre dubbi sulla compatibilità con l’ordine pubblico di quei provvedimenti di kafala che non sono stati disposti direttamente dalle autorità statali in favore di un minore abbandonato ma sono il frutto di un atto consensuale tra i suoi genitori e gli affidatari e che solo eventualmente viene ‘coperto’ da un provvedimento di omologa del giudice

L’entrata in vigore della Convenzione de L’Aja ed il riconoscimento dei provvedimenti di kafala / Orlandi, Maurizio. - In: DIRITTO DELLE SUCCESSIONI E DELLA FAMIGLIA. - ISSN 2421-2407. - STAMPA. - 3(2017), pp. 865-893.

L’entrata in vigore della Convenzione de L’Aja ed il riconoscimento dei provvedimenti di kafala

Maurizio Orlandi
2017

Abstract

The recognition of the child protection institute of Islamic law called kafala for many years has created legal difficulties and originated a conflicting case-law in Italian courts. Those difficulties, at least in part, should be overcome by the entry into force for Italy of the 1996 Hague Convention. However, if the Convention has helped solving some of the questions related to the kafala, and in particular those of correctly qualifying the institute, in the absence of more precise rules in the Convention’s implementing Law, others are left open. More specifically, the necessary arrangements needed to allow the concordance between domestic and foreign authorities are still missing and they are essential for the delivery of a valid measure of kafala of those children’s that are known that will be moved to Italy. Doubts also remain about the compatibility with the public order of those measures of kafala that have not been placed directly by the State’s authorities in favor of an abandoned child, but are the result of a consensual act between his parents and caregivers and that only possibly will be 'covered' by a judge’s homologation.
2017
Il riconoscimento dell’istituto di protezione dei minori di diritto islamico denominato kafala, per molti anni, ha posto problemi giuridici ed ha originato tra i giudici italiani una giurisprudenza contrastante. Le incertezze, almeno in parte, dovrebbero essere superate grazie all’entrata in vigore per l’Italia della Convenzione de L’Aja del 1996. Peraltro, se la Convenzione ha contribuito a risolvere alcuni problemi inerenti la kafala, ed in particolare quelli di qualificazione dell’istituto, l’assenza nella Legge di esecuzione di più precise disposizioni di attuazione ne ha lasciati aperti altri. In particolare risultano ancora mancanti le disposizioni necessarie a consentire quella concordanza tra autorità nazionali e straniere che è indispensabile per la pronuncia di un valido provvedimento di kafala di quel minore che dovrà essere trasferito in Italia. Restano inoltre dubbi sulla compatibilità con l’ordine pubblico di quei provvedimenti di kafala che non sono stati disposti direttamente dalle autorità statali in favore di un minore abbandonato ma sono il frutto di un atto consensuale tra i suoi genitori e gli affidatari e che solo eventualmente viene ‘coperto’ da un provvedimento di omologa del giudice
tutela del minore; istituti di diritto islamico; Kafala, riconoscibilità dei provvedimenti di kafala; Convenzione de L'Aja; Kafala consensuale; questioni di ordine pubblico internazionale
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
L’entrata in vigore della Convenzione de L’Aja ed il riconoscimento dei provvedimenti di kafala / Orlandi, Maurizio. - In: DIRITTO DELLE SUCCESSIONI E DELLA FAMIGLIA. - ISSN 2421-2407. - STAMPA. - 3(2017), pp. 865-893.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1082783
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