Starting from the analysis of the recent Court of Justice, judgment in the Frucona II case, the article comments on the complex issue of the application of the State aid rules to fiscal measures and, more specifically, about the application of the private creditor test. In essence, in order to assess whether some undertakings have received a State aid, the Commission can be called on to evaluate the behavior of the tax administrations engaged in collecting taxes and credits from the taxpayers, in the light of what can be considered as a criterion of rationality and of economic efficiency. Indeed, when the fiscal Administration agrees to take part in a fiscal settlement, or more generally, when it renounces to part of the taxes that a company should pay, it is offering him an advantage. This advantage becomes a State aid within the meaning of art. 107, par. 1 TFEU, when the choice of the tax administration differs from that which, under the same circumstances, would have been taken by a private creditor which carried out a careful and weighted assessment of its own interests. In the article it is also clarified that in the Frucona II judgment the Court has also definitively stated that it is for the Commission to demonstrate, through a coherent and detailed economic analysis, that in the individual case the criterion of the private investor has not been respected.

Partendo dalla recente sentenza della Corte di giustizia Frucona II, la nota affronta una parte della complessa tematica dell’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato alle misure di carattere fiscale, più specificamente quella concernente l’applicazione del criterio del creditore privato. In sostanza, al fine di valutare se alcune imprese hanno ricevuto delle agevolazioni dallo Stato, la Commissione è chiamata a valutare il comportamento delle amministrazioni fiscali impegnate a riscuotere dei crediti presso i contribuenti alla luce di quello che può essere considerato come un criterio di razionalità e di efficienza economica. In effetti, quando la Pubblica Amministrazione accetta di partecipare ad un concordato, e più in genere quando rinuncia ad escutere una parte delle imposte nei confronti di un’impresa, può concedere a quest’ultima quando la scelta dell’amministrazione fiscale risulta essere differente da quella che, nelle stesse circostanze, avrebbe compiuto un ipoteco creditore privato che avesse compiuto un’attenta e ponderata valutazione dei propri interessi. Nella pronuncia commentata, la Corte ha peraltro definitivamente chiarito che spetta alla Commissione dimostrare, attraverso un’analisi economica coerente e dettagliata, che nel singolo caso il principio non è stato rispetto un vantaggio. Tale vantaggio diviene un vero e proprio aiuto ai sensi dell’art. 107, par. 1 TFUE

Quando l'accettazione di un concordato comportante una transazione fiscale può costituire un aiuto di Stato: l'applicazione del principio del creditore privato / Orlandi, Maurizio. - In: RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO. - ISSN 2499-2569. - STAMPA. - 29:6(2017), pp. 147-180.

Quando l'accettazione di un concordato comportante una transazione fiscale può costituire un aiuto di Stato: l'applicazione del principio del creditore privato.

Orlandi maurizio
2017

Abstract

Starting from the analysis of the recent Court of Justice, judgment in the Frucona II case, the article comments on the complex issue of the application of the State aid rules to fiscal measures and, more specifically, about the application of the private creditor test. In essence, in order to assess whether some undertakings have received a State aid, the Commission can be called on to evaluate the behavior of the tax administrations engaged in collecting taxes and credits from the taxpayers, in the light of what can be considered as a criterion of rationality and of economic efficiency. Indeed, when the fiscal Administration agrees to take part in a fiscal settlement, or more generally, when it renounces to part of the taxes that a company should pay, it is offering him an advantage. This advantage becomes a State aid within the meaning of art. 107, par. 1 TFEU, when the choice of the tax administration differs from that which, under the same circumstances, would have been taken by a private creditor which carried out a careful and weighted assessment of its own interests. In the article it is also clarified that in the Frucona II judgment the Court has also definitively stated that it is for the Commission to demonstrate, through a coherent and detailed economic analysis, that in the individual case the criterion of the private investor has not been respected.
2017
Partendo dalla recente sentenza della Corte di giustizia Frucona II, la nota affronta una parte della complessa tematica dell’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato alle misure di carattere fiscale, più specificamente quella concernente l’applicazione del criterio del creditore privato. In sostanza, al fine di valutare se alcune imprese hanno ricevuto delle agevolazioni dallo Stato, la Commissione è chiamata a valutare il comportamento delle amministrazioni fiscali impegnate a riscuotere dei crediti presso i contribuenti alla luce di quello che può essere considerato come un criterio di razionalità e di efficienza economica. In effetti, quando la Pubblica Amministrazione accetta di partecipare ad un concordato, e più in genere quando rinuncia ad escutere una parte delle imposte nei confronti di un’impresa, può concedere a quest’ultima quando la scelta dell’amministrazione fiscale risulta essere differente da quella che, nelle stesse circostanze, avrebbe compiuto un ipoteco creditore privato che avesse compiuto un’attenta e ponderata valutazione dei propri interessi. Nella pronuncia commentata, la Corte ha peraltro definitivamente chiarito che spetta alla Commissione dimostrare, attraverso un’analisi economica coerente e dettagliata, che nel singolo caso il principio non è stato rispetto un vantaggio. Tale vantaggio diviene un vero e proprio aiuto ai sensi dell’art. 107, par. 1 TFUE
Aiuti di Stato; misure di carattere fiscale; nozione di vantaggio economico; razionalità economica dell’amministrazione fiscale; criterio del creditore privato; onere di dimostrare la sussistenza dell’aiuto di Stato
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
Quando l'accettazione di un concordato comportante una transazione fiscale può costituire un aiuto di Stato: l'applicazione del principio del creditore privato / Orlandi, Maurizio. - In: RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO. - ISSN 2499-2569. - STAMPA. - 29:6(2017), pp. 147-180.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1055622
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