The decision of the Constitutional Court n. 286 of 2016, raises several questions relating the automatic interesting assignment of father’s surname to the son and profiles of illegal of this principle in article deduced 237, 262 e 299 of the civil code in addition to certain provisions contained in regulation on marital status, the principle of protection of identity of person (art. 2 Cost.) and with the principle of equality between parents (art. 3 and 29 par. 2 Cost.) This comment analyze the legal arguments raised by the Court in experiment of automatic attribution of the father’s surname, especially after the needs equalization rules regarding the status of son legitimate and natural, and explain whether the contrast, automatics attribution of the surname, with the law, inside and european also, to conclude for the importance of historical absolutely pronunciation concerned.

Con la recente sentenza dell’8 novembre 2016, n. 286, la Corte costituzionale ha messo una pietra tombale sull’attribuzione automatica del cognome paterno al figlio, consentendo così, che il minore possa avere anche il cognome della madre. Con questa decisione, accolta come una pronuncia storica sul tema, la Corte ha sancito l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c., oltre che dall’art.72, comma 1, del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello Stato civile), e dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della l. 15 maggio 1997, n. 127) nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno, per contrarietà con gli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. Risulta necessario chiarire che la pronuncia della Corte riguarda, non solo e non tanto, l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio, bensì la mancanza, nell’ordinamento, di una norma (o di una previsione più o meno espressa) che consenta ai genitori di scegliere, al momento della nascita del figlio, se attribuire allo stesso anche il cognome materno. La censura così come richiamata, attraversa come un fil rouge i diversi profili di illegittimità costituzionale, ovvero è la mancanza di scelta circa quale cognome attribuire al figlio che fonda la contrarietà agli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, Cost. Numerosi sono i profili di interesse che il caso solleva: il primo riguarda il raffronto tra le precedenti pronunce della Corte costituzionale sulla tematica in esame e la sentenza in commento; il secondo attiene la portata della mancanza di una norma espressa nel sistema che contenga l’automatica attribuzione del cognome paterno; infine, il terzo concerne la nuova lettura che la Corte dà delle norme censurate rispetto alla tutela dell’identità del figlio, al divieto di discriminazione tra i genitori fondato sulla loro piena parità ed uguaglianza e alla tutela dell’unità familiare.

L’epilogo dell’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio (Nota a Corte costituzionale n. 286/2016) / Ingenito, Chiara. - In: OSSERVATORIO COSTITUZIONALE. - ISSN 2283-7515. - ELETTRONICO. - 2/2017:2/2017(2017), pp. 1-18.

L’epilogo dell’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio (Nota a Corte costituzionale n. 286/2016)

INGENITO, CHIARA
2017

Abstract

The decision of the Constitutional Court n. 286 of 2016, raises several questions relating the automatic interesting assignment of father’s surname to the son and profiles of illegal of this principle in article deduced 237, 262 e 299 of the civil code in addition to certain provisions contained in regulation on marital status, the principle of protection of identity of person (art. 2 Cost.) and with the principle of equality between parents (art. 3 and 29 par. 2 Cost.) This comment analyze the legal arguments raised by the Court in experiment of automatic attribution of the father’s surname, especially after the needs equalization rules regarding the status of son legitimate and natural, and explain whether the contrast, automatics attribution of the surname, with the law, inside and european also, to conclude for the importance of historical absolutely pronunciation concerned.
2017
Con la recente sentenza dell’8 novembre 2016, n. 286, la Corte costituzionale ha messo una pietra tombale sull’attribuzione automatica del cognome paterno al figlio, consentendo così, che il minore possa avere anche il cognome della madre. Con questa decisione, accolta come una pronuncia storica sul tema, la Corte ha sancito l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c., oltre che dall’art.72, comma 1, del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello Stato civile), e dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della l. 15 maggio 1997, n. 127) nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno, per contrarietà con gli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. Risulta necessario chiarire che la pronuncia della Corte riguarda, non solo e non tanto, l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio, bensì la mancanza, nell’ordinamento, di una norma (o di una previsione più o meno espressa) che consenta ai genitori di scegliere, al momento della nascita del figlio, se attribuire allo stesso anche il cognome materno. La censura così come richiamata, attraversa come un fil rouge i diversi profili di illegittimità costituzionale, ovvero è la mancanza di scelta circa quale cognome attribuire al figlio che fonda la contrarietà agli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, Cost. Numerosi sono i profili di interesse che il caso solleva: il primo riguarda il raffronto tra le precedenti pronunce della Corte costituzionale sulla tematica in esame e la sentenza in commento; il secondo attiene la portata della mancanza di una norma espressa nel sistema che contenga l’automatica attribuzione del cognome paterno; infine, il terzo concerne la nuova lettura che la Corte dà delle norme censurate rispetto alla tutela dell’identità del figlio, al divieto di discriminazione tra i genitori fondato sulla loro piena parità ed uguaglianza e alla tutela dell’unità familiare.
cognome paterno; corte costituzionale; figli
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
L’epilogo dell’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio (Nota a Corte costituzionale n. 286/2016) / Ingenito, Chiara. - In: OSSERVATORIO COSTITUZIONALE. - ISSN 2283-7515. - ELETTRONICO. - 2/2017:2/2017(2017), pp. 1-18.
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